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Sulla distribuzione regole poco chiare
Una normativa confusa e contraddittoria produce difficoltà interpretative, contenziosi continui, rallentamenti ed indecisioni
di Carlo Stagnaro e Federico Testa
La tormentata vicenda relativa al trasferimento ad Acea della rete di distribuzione romana del gas, di proprietà del gruppo Eni, fornisce un efficace “spaccato” delle problematiche attuali del settore della distribuzione del gas nel nostro Paese. Naturalmente, essa risente di specifiche problematiche aziendali, per alcuni versi riconducibili anche al cambiamento politico in capo al socio di maggioranza (il Comune di Roma) e ai conseguenti riflessi in tema di governance. Tuttavia, una complicazione precisa origina dalle vigenti disposizione di legge, e in particolare da quanto stabilito dall’art. 23 bis della legge n. 133 del 2008. Anzitutto tale articolo, al comma 2, ha ribadito l’obbligo di gara pubblica per l’assegnazione delle concessioni, con una deroga per l’assegnazione ‘in house”, che non sembra potersi applicare al caso romano. Quindi obbligo di mettere prossimamente (a fine 2010 secondo i più, a fine 2009 secondo altri) a gara la concessione per la distribuzione del gas nella capitale. Da qui una prima questione: come valorizzare, nel rapporto tra Acea e GdfSuez, qualcosa che va a scadenza tra 10/22 mesi? Ma poi, come se non bastasse, il comma 5 dell’art. 23 bis prevede la proprietà pubblica delle reti. Su tale tema in dottrina sono stati scritti fiumi di parole.

La questione è vasta e sostanzialmente aperta, ma una considerazione pare comunque doverosa: le ragioni portate a supporto della separazione tra proprietà e gestione assumono rilevanza del tutto diversa se collocate su base nazionale o invece locale. In altri termini, se si sta ragionando della rete di trasmissione o della rete locale di distribuzione. Nel primo caso, le esigenze di terzietà e di indipendenza paiono infatti presentare un peso specifico di tutto rilievo, là dove invece, a livello locale, sono le ragioni tecnico-operative a favore della coincidenza di proprietà pro tempore e gestione a presentare profili di maggior condivisibilità. Semmai, potrebbe essere opportuno favorire forme di separazione tra la rete e gli operatori attivi nella vendita, in modo da evitare conflitti di interesse. In ogni caso, il periodico passare di mano degli asset (in virtù della combinazione tra proprietà pubblica e obbligo di gara) rischia di configurare una situazione insoddisfacente da qualunque prospettiva la si voglia guardare.

La norma in esame, infine, lascia non risolti alcuni temi quali ad esempio, nel settore della distribuzione del gas, le modalità con le quali il pubblico potrà ricomprare l’80 per cento delle reti di distribuzione del gas che, in questo momento, sono di proprietà dei privati. Evidentemente, la ri-pubblicizzazione delle reti stesse richiederebbe un ingente esborso di risorse finanziarie pubbliche; tale immobilizzo avrebbe rilevanti impatti negativi sul debito pubblico anche nell’ipotesi che gli Enti Locali ottengano, per via normativa o attraverso i meccanismi di gara, di trasferire ai gestori per intero il relativo onere economico. E anche questo, indubbiamente, non può non pesare sulla decisione da assumere nel caso romano.

In sintesi: l’affastellarsi di una normativa confusa e contraddittoria produce, in un settore nel quale la logica di investimento ha una durata certamente non breve, difficoltà interpretative, contenziosi continui, rallentamenti ed indecisioni per quello che riguarda le scelte strategiche degli operatori, il tutto in un settore, quale quello energetico, nel quale il nostro Paese ha accumulato ritardi che si traducono in maggiori costi per cittadini ed imprese. E’ troppo chiedere alla politica una normativa chiara, applicabile, stabile nel tempo?

Da Il Sole 24 Ore, 18 marzo 2009
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